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LEGGE 15 maggio 1954, n. 313

Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza.

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Testo in vigore dal: 9-7-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli  effetti  di  qualsiasi  imposta,  tassa  o  diritto in genere
stabiliti  dalle  leggi  generali  e  speciali,  l'Ente  nazionale di
assistenza  per  gli  orfani ed i figli dei militari della Guardia di
finanza,  cui  fu  conferita  personalita'  giuridica con decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1951, n. 1530, e' equiparato
alle Amministrazioni dello Stato.
  Agli   effetti   delle  imposte  dirette  l'equiparazione  suddetta
riguarda esclusivamente i redditi dell'Ente.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 maggio 1954

                               EINAUDI

                                                SCELBA - TREMELLONI -
                                                        VANONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO