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LEGGE 8 aprile 1954, n. 122

Modificazioni alle norme sulla concessione del trattamento di "presenti alle bandiere".

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Testo in vigore dal:  15-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I militari e militarizzati deceduti o dichiarati irreperibili nella condizione di prigionieri o internati di guerra sono considerati "presenti alle bandiere", ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, anche se la morte o l'irreperibilità si siano verificate o si verifichino dopo la scadenza del termine del 15 aprile 1947 stabilito dal predetto art. 1 e dall'art. 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49.
Fuori dai casi previsti dal comma precedente il termine per considerare "presenti alle bandiere" i militari e militarizzati deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate o contratte per servizio di guerra o, per le stesse circostanze, dichiarati irreperibili è fissato al 24 marzo 1948.