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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 49

Cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  20-3-1946

Art. 4


Tutte le norme giuridiche e gli atti amministrativi o giudiziari, aventi carattere temporaneo in relazione alla durata delle ostilità o della guerra, cessano di avere effetto alla data stabilita nell'art. 1, salvo, a decorrere dalla stessa data, l'ulteriore periodo di efficacia da essi previsto.
Alla data predetta devono essere altresi riferiti tutti gli altri termini stabiliti in relazione alla cessazione delle ostilità o della guerra.
I termini riferentisi alla conclusione della pace od alla firma del relativo trattato restano invariati.
Le disposizioni dei comma precedenti valgono anche per gli atti giuridici posti in essere dai privati, semprechè non risulti una diversa intenzione.