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LEGGE 8 aprile 1954, n. 122

Modificazioni alle norme sulla concessione del trattamento di "presenti alle bandiere".

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Testo in vigore dal: 15-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I militari e militarizzati deceduti o dichiarati irreperibili nella
condizione  di  prigionieri  o  internati  di guerra sono considerati
"presenti   alle   bandiere",   ai   sensi   dell'art.  1  del  regio
decreto-legge  15 marzo 1943, n. 121, convertito nella legge 5 maggio
1949,  n.  178,  anche  se  la  morte  o  l'irreperibilita'  si siano
verificate  o  si  verifichino  dopo  la  scadenza del termine del 15
aprile  1947  stabilito dal predetto art. 1 e dall'art. 4 del decreto
legislativo 8 febbraio 1946, n. 49.
  Fuori  dai  casi  previsti  dal  comma  precedente  il  termine per
considerare  "presenti  alle  bandiere"  i  militari  e militarizzati
deceduti  per  ferite, lesioni o infermita' riportate o contratte per
servizio   di   guerra  o,  per  le  stesse  circostanze,  dichiarati
irreperibili e' fissato al 24 marzo 1948.