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LEGGE 1 dicembre 1953, n. 899

Utilizzazione del limite di impegno di cui all'art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141.

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Testo in vigore dal:  29-12-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare entro l'esercizio 1954-55 le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576, per la costruzione di case per senza tetto ai sensi dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 dicembre 1953

EINAUDI PELLA - MERLIN - GAVA

Visto, il Guardasigilli: AZARA