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LEGGE 1 dicembre 1953, n. 899

Utilizzazione del limite di impegno di cui all'art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141.

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Testo in vigore dal: 29-12-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad utilizzare entro
l'esercizio  1954-55  le quote non usufruite dei limiti di impegno di
cui all'art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n.
1, della legge 15 luglio 1950, n. 576, per la costruzione di case per
senza tetto ai sensi dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 dicembre 1953

                               EINAUDI

                                                     PELLA - MERLIN -
                                                                 GAVA

Visto, il Guardasigilli: AZARA