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LEGGE 15 luglio 1950, n. 576

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

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Testo in vigore dal:  29-8-1950

Art. 5


Sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1950-51 i seguenti limiti d'impegno per spese derivanti dall'esecuzione di opere a pagamento differito:
1) lire 600.000.000 per annualità da corrispondere a Istituti di case popolari, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari ed altri enti riconosciuti idonei, per lavori di competenza dello Stato da eseguirsi in concessione al fine di provvedere a norma del punto 20 dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni di fabbricati destinati al ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici nonché per le costrizioni di cui all'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409;
2) lire 900.000.000 per la concessione ai sensi dell'art. 16 (punto 2° e 3°) e 76 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nonché dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409:
a) di contributi nel pagamento delle quote di ammortamento di mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai rimasti senza tetto in dipendenza degli stessi eventi bellici;
b) di contributi in sessanta semestralità da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla lettera a);
c) di premi di acceleramento da pagarsi in dipendenza dei lavori di cui alle lettere a) e b);
d) di contributi costanti per trent'anni da pagarsi ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
3) lire 30.000.000 per la concessione ad enti vari, ai sensi dell'art. 56 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi dagli enti stessi, per la parte della spesa non coperta dal concorso in capitale accordato dallo Stato, nonché per la concessione a Istituti di case popolari e a Comuni del contributo per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408.