stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 aprile 1953, n. 295

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale e di dirigente di complessi bandistici.

nascondi
Testo in vigore dal:  20-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dalle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge 4 giugno 1934, n. 977, e che alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana abbiano esercitato, da almeno tre anni, la professione di orchestrale, per poter continuare a far parte di orchestre devono chiedere ed ottenere apposito giudizio di idoneità.
Il giudizio di idoneità sarà così distinto:
a) idoneità all'esercizio della professione di orchestre sinfoniche o liriche;
b) idoneità all'esercizio della professione in orchestre di musica varia.
Tale classificazione vale anche per le orchestre funzionanti alle dipendenze della R.A.I.