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LEGGE 4 giugno 1934, n. 977

Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale. (034U0977)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  17-7-1934

Art. 3



Per far parte delle orchestre, di cui all'art. 1, si richiede:

a) il diploma o la corrispondente licenza di grado superiore, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;

b) l'attestato di compimento del periodo medio, oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore o il corrispondente diploma di licenza normale, quando si voglia far parte di orchestre di operette.

Le orchestre dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.

Il diploma, la licenza o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi all'istrumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra.