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LEGGE 2 aprile 1953, n. 295

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale e di dirigente di complessi bandistici.

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Testo in vigore dal: 20-5-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Coloro  che  siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dalle
lettere  a) e b) dell'art. 3 della legge 4 giugno 1934, n. 977, e che
alla  data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana abbiano esercitato, da almeno tre
anni, la professione di orchestrale, per poter continuare a far parte
di  orchestre  devono  chiedere  ed  ottenere  apposito  giudizio  di
idoneita'.
  Il giudizio di idoneita' sara' cosi' distinto:
    a)   idoneita'   all'esercizio  della  professione  di  orchestre
sinfoniche o liriche;
    b)  idoneita'  all'esercizio  della  professione  in orchestre di
musica varia.
  Tale  classificazione  vale anche per le orchestre funzionanti alle
dipendenze della R.A.I.