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LEGGE 16 aprile 1953, n. 283

Proroga del termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  15-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, è prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata già disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276, o dei decreti Ministeriali di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.
Resta ferma la facoltà del Ministro per i lavori pubblici di anticipare il termine stabilito dal precedente comma nei modi e con le forme prevedute dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1953

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - ZOLI - FANFANI - LA MALFA - MALVESTITI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI