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LEGGE 7 dicembre 1942, n. 1745

Unificazione delle frequenze degli impianti elettrici. (042U1745)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/1953)
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Testo in vigore dal:  15-5-1953
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Art. 5



Entro il termine massimo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, tutti gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione della energia, elettrica, nonché i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz., a cura e spese degli interessati.(1)
((2))


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GORLA - CIANO - GRANDI - DI REVEL
- PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI

Visto, il Guardasigilli: Grandi
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogortenenziale 5 aprile 1946, n. 255 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, entro il quale dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Herz, a cura e spese rispettivamente dei produttori, distributori ed utenti di energia elettrica, tutti gli esistenti macchinari ed apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione ed utilizzazione di energia elettrica, nonché i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, e ridotto al 31 dicembre 1946 per le regioni dell'Italia centrale e meridionale (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria).
Dopo tale data gli impianti elettrici delle dette regioni dovranno funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Herz".
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 16 aprile 1953, n. 283 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, è prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata già disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276, o dei decreti Ministeriali di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255".