stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 aprile 1953, n. 283

Proroga del termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 15-5-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  stabilito  dall'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n.
1745,  e'  prorogato  al  30  giugno  1955  per i territori nei quali
l'unificazione  delle  frequenze  non sia stata gia' disposta a norma
del  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 12 marzo
1947,  n.  276,  o  dei  decreti  Ministeriali  di cui all'art. 2 del
decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.
  Resta  ferma  la  facolta'  del  Ministro  per i lavori pubblici di
anticipare  il  termine stabilito dal precedente comma nei modi e con
le    forme   prevedute   dall'art.   2   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarla e di
farla, osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 16 aprile 1953

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                                     ZOLI - FANFANI -
                                                LA MALFA - MALVESTITI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI