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LEGGE 25 marzo 1953, n. 204

Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

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Testo in vigore dal:  14-4-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favori dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di cui all'art. 12 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, è aumentata di L. 1.000.000.000.
Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.