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LEGGE 25 marzo 1953, n. 204

Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

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Testo in vigore dal: 14-4-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   sovvenzione   per  l'esercizio  1951-52  a  favori  dell'Opera
nazionale  per la protezione della maternita' e dell'infanzia, di cui
all'art.  12  della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, e' aumentata di L.
1.000.000.000.
  Alla  copertura  dell'onere  di cui sopra viene destinata una quota
parte   delle  maggiori  entrate  recate  dal  secondo  provvedimento
legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.