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LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1096

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952.

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Testo in vigore dal:  11-11-1951

Art. 12


Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del testo unico approvato nel regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1951-52, in L. 6.000.000.000 con stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.