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LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1096

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952.

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Testo in vigore dal: 11-11-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in
vigore,  delle  imposte  e delle tasse di ogni specie e il versamento
nelle  Casse  dello  Stato  della  somma  e  dei  proventi dovuti per
l'esercizio  finanziario  dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, giusta
l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
  E'  altresi'  autorizzata  l'emanazione dei provvedimenti necessari
per  rendere  esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio
medesimo.