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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 968

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1981)
Testo in vigore dal:  30-12-1977
aggiornamenti all'articolo

Art. 56

Stanziamenti in bilancio


Sulla base delle disposizioni della presente legge, il Ministro per il tesoro stanzierà, in appositi capitoli del bilancio del suo Ministero per ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello 1953-54 e fino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla presente legge una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi e la corresponsione delle rate dei contributi.
Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno in aumento di quelli dell'esercizio successivo.
All'onere dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1953-54, si fa fronte con le disponibilità dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri riguardanti contributi, indennizzi ed altre spese per danni di guerra.
Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 1977, n. 77 ha disposto (con l'art. 1) che " In deroga all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed alla legge 20 luglio 1977, n. 407, sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 11 marzo 1972, n. 54, quanto a lire 420 milioni, 27 febbraio 1973, n. 18, quanto a lire 500 milioni, 23 febbraio 1974, n. 24, quanto a lire 500 milioni, 26 aprile 1975, n. 132, quanto a lire 750 milioni e 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 330 milioni, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione di contributi in annualità, semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra."