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LEGGE 9 aprile 1953, n. 306

Estensione agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

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Testo in vigore dal:  22-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 e successive modificazioni, sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.