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LEGGE 9 aprile 1953, n. 306

Estensione agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

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Testo in vigore dal: 22-5-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  del  decreto  legislativo 7 maggio 1948, n. 1472,
concernente   provvedimenti   per  gli  ufficiali  gia'  in  servizio
permanente effettivo ed i sottufficiali gia' in carriera continuativa
mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 e successive modificazioni,
sono  estese,  in quanto applicabili, agli ufficiali, sottufficiali e
guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.