LEGGE 9 aprile 1953 , n. 306

Estensione agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 e successive modificazioni, sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2


La presente legge ha effetto, per quanto concerne la corresponsione dell'emolumento mensile di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1472, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 3


Le norme contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e nell'art. 8 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, si applicano anche agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai quali siano estese le disposizioni previste nell'art. 1 della presente legge, che siano in possesso dell'idoneità fisica necessaria per disimpegnare le mansioni inerenti agli impieghi civili.

Art. 4


All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 46 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1952-53 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI