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LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184

Norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1965)
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Testo in vigore dal:  25-9-1956
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Art. 3


Per i due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potrà essere concesso, per la sistemazione straordinaria di strade comunali, un contributo costante per 35 anni, nella misura del 3,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 luglio 1956, n. 1005 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La concessione del contributo trentacinquennale dello Stato per la sistemazione straordinaria di strade comunali, nella misura del 3,50 per cento annuo della spesa riconosciuta necessaria, prevista dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per i soli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, è prorogata per cinque anni, limitatamente al completamento delle opere stradali per le quali era stato richiesto nei termini il contributo e questo era stato concesso soltanto parzialmente."