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LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3057

Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni e conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1953)
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Testo in vigore dal:  29-1-1953
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le indennità, per ogni giornata di sedute, al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel territorio nazionale ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse, di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 554, sono elevate alle seguenti misure:


al capo della delegazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 ai delegati, delegati aggiunti o supplenti
ed agli esperti anche se estranei
all'Amministrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 720 al personale addetto ai lavori di concetto . . . . . . . . . . L. 600 al personale d'ordine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 al personale di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni

apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 19/01/1953, n. 14 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.