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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 554

Trattamento economico del personale incaricato di prender parte a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno.

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Testo in vigore dal:  5-7-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri: Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel Regno ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse spetta, per ogni giornata di seduta, la seguente indennità:
al capo della delegazione, L. 200;
ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione, L. 180;
al personale addetto ai lavori di concetto, L. 150,;
al personale d'ordine, L. 100;
al personale di servizio, L. 75.
Al personale che per partecipare alle riunioni debba recarsi fuori dell'ordinaria residenza, compete inoltre il trattamento di missione.