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LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3057

Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni e conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1953)
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Testo in vigore dal: 29-1-1953
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Le indennita', per ogni giornata di sedute, al personale delegato a
partecipare  a  commissioni  o  conferenze  internazionali   che   si
riuniscano  nel  territorio  nazionale  ed  a  quello  addetto   alle
delegazioni o conferenze stesse, di cui all'art. 1 del regio  decreto
legislativo 17 maggio  1946,  n.  554,  sono  elevate  alle  seguenti
misure: 
    

al capo della delegazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800
ai delegati, delegati aggiunti o supplenti
ed agli esperti anche se estranei
all'Amministrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 720
al personale addetto ai lavori di concetto . . . . . . . . . . L. 600
al personale d'ordine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400
al personale di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300

    
  All'onere derivante dall'applicazione della  presente  legge  viene
fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952 
 
                               EINAUDI 
 
                                                   DE GASPERI - PELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: ZOLI 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  19/01/1953,  n.  14
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.