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LEGGE 3 novembre 1952, n. 1788

Assegnazione di somme da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della 1ª Giunta Unrra-Casas.

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Testo in vigore dal:  19-12-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare dai fondi di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di L. 2.493.750.000 da assegnarsi all'Amministrazione per gli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma generale di assistenza Unrra-Casas, 1ª Giunta.
Tale somma è amministrata dalla predetta 1ª Giunta nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236.