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LEGGE 3 novembre 1952, n. 1788

Assegnazione di somme da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della 1ª Giunta Unrra-Casas.

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Testo in vigore dal: 19-12-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a prelevare dai fondi di
cui  alla  legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di L. 2.493.750.000
da assegnarsi all'Amministrazione per gli aiuti internazionali per la
prosecuzione  del  programma  generale  di assistenza Unrra-Casas, 1ª
Giunta.
  Tale  somma  e'  amministrata  dalla  predetta  1ª  Giunta nel modo
previsto  dall'ultimo  comma  dell'art.  2 del decreto legislativo 12
aprile 1946, n. 236.