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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 236

Norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.

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Testo in vigore dal:  22-5-1946

Art. 2


La Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. e la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. per l'esecuzione dei programmi ad esse rispettivamente demandati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 possono avvalersi dell'opera di Comitati all'uopo costituiti.
I Comitati di cui al precedente comma sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e la loro composizione sarà fissata in rapporto ai singoli programmi. In ogni caso di essi fanno parte un rappresentante del Consiglio di Stato, uno della Corte dei conti ed uno del Ministero del tesoro.
I Comitati amministrano i fondi necessari per la realizzazione dei programmi, presentando alla Delegazione dei Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. i relativi rendiconti per l'approvazione da darsi ai sensi dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1940, n. 5.