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LEGGE 30 giugno 1952, n. 774

Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio.

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Testo in vigore dal:  30-7-1952

Art. 4


Ove i singoli proprietari non raggiungano colla demolizione almeno 1000 tonnellate di stazza lorda, devono raggrupparsi a pena di decadenza nei termini che saranno stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, per poter ottenere i benefici per la costruzione di almeno una nave da 500 tonnellate di stazza lorda.
Il raggruppamento deve assumere la forma della comproprietà a termini degli articoli 258 e seguenti del Codice della navigazione, non appena sia stata iniziata la costruzione della nave.
La costituzione in comproprietà nella ipotesi prevista dal comma precedente è esente da qualsiasi tassa di trasferimento e di registro.
Il trasferimento di quote di comproprietà delle navi ammesse ai benefici della presente legge è subordinata all'autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, entro il periodo di quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge.