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LEGGE 30 giugno 1952, n. 774

Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio.

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Testo in vigore dal: 30-7-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  proprietari,  da  almeno  tre  anni dall'entrata in vigore della
presente  legge, di navi mercantili nazionali da carico secco a scafo
di  legno  di  stazza  lorda non inferiore a 30 e non superiore a 300
tonnellate,  e  di  eta'  non  inferiore  ad anni tredici, o comunque
varate  prima  del  1  gennaio  1939,  che intendano demolire le navi
stesse  e  ricostruire  navi  dello  stesso  tipo  a scafo metallico,
purche'  di  stazza  lorda  non  inferiore  a 500 tonnellate, possono
essere ammessi ad un contributo a fondo perduto nella misura indicata
nell'art. 3.
  Il  tipo delle navi da demolire e la loro destinazione al trasporto
di  carichi  secchi  devono risultare anteriori all'entrata in vigore
della presente legge.
  La  stazza  delle  navi  deve  risultare da certificati in corso di
validita',  e,  in  mancanza,  da  appositi accertamenti del Registro
italiano Navale.