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LEGGE 30 giugno 1952, n. 774

Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio.

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Testo in vigore dal:  30-7-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I proprietari, da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, di navi mercantili nazionali da carico secco a scafo di legno di stazza lorda non inferiore a 30 e non superiore a 300 tonnellate, e di età non inferiore ad anni tredici, o comunque varate prima del 1 gennaio 1939, che intendano demolire le navi stesse e ricostruire navi dello stesso tipo a scafo metallico, purché di stazza lorda non inferiore a 500 tonnellate, possono essere ammessi ad un contributo a fondo perduto nella misura indicata nell'art. 3.
Il tipo delle navi da demolire e la loro destinazione al trasporto di carichi secchi devono risultare anteriori all'entrata in vigore della presente legge.
La stazza delle navi deve risultare da certificati in corso di validità, e, in mancanza, da appositi accertamenti del Registro italiano Navale.