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LEGGE 13 giugno 1952, n. 691

Proroga dell'efficacia della legge 22 gennaio 1951, n. 71, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

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Testo in vigore dal:  18-7-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 511 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, e successivo, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953.