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LEGGE 13 giugno 1952, n. 691

Proroga dell'efficacia della legge 22 gennaio 1951, n. 71, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

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Testo in vigore dal: 18-7-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di cui all'articolo unico della legge 24 novembre
1948,  n.  1437,  limitatamente alle spese concernenti l'integrazione
dei  bilanci  degli Enti Comunali di Assistenza, e l'erogazione delle
altre  spese  da effettuarsi a carico del capitolo 511 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro per l'esercizio
1951-52,  e  successivo,  sono richiamate in vigore a decorrere dal 1
luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953.