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LEGGE 24 novembre 1948, n. 1437

Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.), delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi.

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Testo in vigore dal:  7-1-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Fino al 30 giugno 1949 e con effetto dal 1 luglio 1948, è autorizzata, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedere con mandati diretti, la emissione di aperture di credito per le sottonotate spese e nei limiti di importo per ciascuna a fianco indicato:
per il pagamento delle integrazioni dei
bilanci degli Enti Comunali di Assistenza,
fino a lire................................ 100.000.000 per il pagamento delle indennita di ca-
ropane agli assistiti, fino a lire......... 100.000.000 per i pagamenti del servizio raziona-
mento consumi alimentari, fino a lire...... 50.000.000 per i pagamenti da effettuarsi sul ca-
pitolo 413-ter del bilancio di previsione
della spesa del Ministero del tesoro, eser-
cizio 1948-49, fino a lire................. 50.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1948

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI