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LEGGE 24 novembre 1948, n. 1437

Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.), delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi.

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Testo in vigore dal: 7-1-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fino  al  30  giugno  1949  e  con  effetto  dal  1 luglio 1948, e'
autorizzata,  in  deroga  all'art.  56,  penultimo  comma,  del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sempre
che non sia possibile provvedere con mandati diretti, la emissione di
aperture  di credito per le sottonotate spese e nei limiti di importo
per ciascuna a fianco indicato:
    per il pagamento delle integrazioni dei
bilanci  degli Enti Comunali di Assistenza,
fino a lire................................               100.000.000
    per il pagamento delle indennita di ca-
ropane agli assistiti, fino a lire.........               100.000.000
    per  i  pagamenti del servizio raziona-
mento consumi alimentari, fino a lire......                50.000.000
    per  i pagamenti da effettuarsi sul ca-
pitolo  413-ter  del bilancio di previsione
della spesa del Ministero del tesoro, eser-
cizio 1948-49, fino a lire.................                50.000.000

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 novembre 1948

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI