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LEGGE 6 giugno 1952, n. 683

Estensione dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria fruenti di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3.

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Testo in vigore dal:  17-7-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono ammessi al beneficio dell'indennità di accompagnamento, prevista dall'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, anche i mutilati titolari di pensioni o assegni di prima categoria fruenti dell'assegno di superinvalidità per una delle mutilazioni indicate nella lettera G, punti 2 e 3, della tabella E, annessa alla legge predetta.
L'indennità è stabilita nella misura di lire 12.000 mensili per i grandi invalidi residenti nei Comuni con popolazione non inferiore ai 100.000 abitanti. Per i grandi invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti detta indennità è di lire 9000 mensili.