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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2006)
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Testo in vigore dal:  22-1-1962
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Art. 45


Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennità è concessa nella seguente misura, mensile:

Lettera A ............ L. 40.000
" A-bis ........ " 35.000
" B ............ " 31.000
" C ............ " 22.000
" D ............ " 20.000
" E ............ " 15.000
" F ............ " 15.000
" G ............ " 12.000
L'indennità è ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti

Lettera A ............ L. 37.000
" A-bis ........ " 32.000
" B ............ " 28.000
" C ............ " 19.000
" D ............ " 17.000
" E ............ " 12.000
" F ............ " 12.000
" G ............ " 9.000

Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2°, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennità di accompagnamento.
In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità
((è ridotta della misura prevista))
dalla lettera G indicata nel presente articolo.
L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi ed assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido.
L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 giugno 1952, n. 683 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che: "Sono ammessi al beneficio dell'indennità di accompagnamento, prevista dall'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, anche i mutilati titolari di pensioni o assegni di prima categoria fruenti dell'assegno di superinvalidità per una delle mutilazioni indicate nella lettera G, punti 2 e 3, della tabella E, annessa alla legge predetta.
L'indennità è stabilita nella misura di lire 12.000 mensili per i grandi invalidi residenti nei Comuni con popolazione non inferiore ai 100.000 abitanti. Per i grandi invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti detta indennità è di lire 9000 mensili."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 11 aprile 1953, n. 263 (con l'art. 5, comma 1) che: "La indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui all'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e che è dovuta anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un famigliare del minorato, è stabilita nelle seguenti misure

Lettera A . . . . . . . . . . L. 30.000
" A-bis . . . . . . . . " 27.000
" B . . . . . . . . . . " 24.000
" C . . . . . . . . . . " 22.000
" D . . . . . . . . . . " 20.000
" E . . . . . . . . . . " 15.000
" F . . . . . . . . . . " 15.000
" G . . . . . . . . . . " 12.000

Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori ai 100.000 abitanti:

Lettera A . . . . . . . . . . L. 27.000
" A-bis . . . . . . . . " 24.000
" B . . . . . . . . . . " 21.000
" C . . . . . . . . . . " 19.000
" D . . . . . . . . . . " 17.000
" E . . . . . . . . . . " 12.000
" F . . . . . . . . . . " 12.000
" G . . . . . . . . . . " 9.000
È data facoltà al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.
L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedale o in altri luoghi di cura."