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LEGGE 6 giugno 1952, n. 683

Estensione dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria fruenti di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3.

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Testo in vigore dal: 17-7-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  ammessi  al  beneficio  dell'indennita'  di  accompagnamento,
prevista  dall'art.  45  della  legge 10 agosto 1950, n. 648, anche i
mutilati  titolari  di  pensioni o assegni di prima categoria fruenti
dell'assegno  di  superinvalidita' per una delle mutilazioni indicate
nella  lettera  G,  punti  2 e 3, della tabella E, annessa alla legge
predetta.
  L'indennita' e' stabilita nella misura di lire 12.000 mensili per i
grandi invalidi residenti nei Comuni con popolazione non inferiore ai
100.000  abitanti.  Per  i  grandi  invalidi  residenti in Comuni con
popolazione  inferiore a 100.000 abitanti detta indennita' e' di lire
9000 mensili.