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LEGGE 17 maggio 1952, n. 608

Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/1953)
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Testo in vigore dal:  9-4-1953
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Art. 7


Il personale ex camerale inquadrato nei ruoli statali, e successivamente cessato dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, nonché gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale, possono ottenere i benefici concessi dalle disposizioni previste nei precedenti articoli su presentazione al Ministero dell'industria e del commercio di apposita domanda da prodursi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
((1))

Le pensioni dirette e di riversibilità avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
I contributi per la rivalutazione dei servizi camerali e i recuperi a favore dell'Erario, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati in questo caso mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 febbraio 1953, n. 123, ha disposto (con l'articolo unico) che "La facoltà prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, può essere esercitata dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."