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LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1957)
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Testo in vigore dal:  18-10-1957
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Art. 39


Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di assumere personale salariato non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, e su qualsiasi capitolo di bilancio salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secolo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra.
In caso di infrazione alla predetta disposizione, i provvedimenti relativi sono nulli. I dirigenti, degli uffici o dei servizi, centrali o periferici, che abbiano emesso i provvedimenti di assunzione o promosso gli impegni di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.
La Corte dei conti, d'ufficio o su denuncia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e susseguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 17 agosto 1957, n. 868 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga al disposto dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, possono essere assunti, con le modalità di cui alla, legge stessa salariati non di ruolo nelle categorie l, 2ª e 6ª in sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni militari cessati dal servizio, durante l'esercizio finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "In deroga al disposto dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59 il Ministro per la difesa, in aggiunta alle assunzioni di cui agli articoli precedenti, è autorizzato ad assumere salariati non di ruolo entro il limite massimo del quinto dei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio per esodo volontario durante l'esercizio finanziario precedente in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe."