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LEGGE 17 agosto 1957, n. 868

Facoltà del Ministro per la difesa di assumere salariati non di ruolo.

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Testo in vigore dal:  18-10-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



In deroga al disposto dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, possono essere assunti, con le modalità di cui alla legge stessa, salariati non di ruolo nelle categorie lª, 2ª e 6ª in sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni militari cessati dal servizio, durante l'esercizio finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga.