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LEGGE 22 gennaio 1951, n. 71

Proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni concernenti modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennità di caro-pane e di altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

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Testo in vigore dal:  15-3-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, la corresponsione delle indennità di caro-pane agli assistiti e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 514 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.