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LEGGE 22 gennaio 1951, n. 71

Proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni concernenti modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennità di caro-pane e di altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

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Testo in vigore dal: 15-3-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di cui all'articolo unico della legge 24 novembre
1948,  n.  1437,  limitatamente alle spese concernenti l'integrazione
dei  bilanci  degli  Enti  Comunali  di Assistenza, la corresponsione
delle  indennita'  di  caro-pane  agli assistiti e l'erogazione delle
altre  spese  da effettuarsi a carico del capitolo 514 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro per l'esercizio
1950-51,  sono  richiamate  in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950 e
fino al 30 giugno 1951.