stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 luglio 1951, n. 658

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, concernente la facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari della Guardia di finanza per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  8-9-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, è ratificato con la seguente modificazione:
Articolo unico. - È sostituito dal seguente:
"Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari della Guardia di finanza, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45".