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DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 444

Facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari della Guardia di finanza per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1951)
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Testo in vigore dal:  8-9-1951
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa, col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948;

Art. 1

Articolo unico.

((Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari della Guardia di finanza, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45))
.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.

151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,

del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa, col Ministro per il tesoro; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948; Articolo unico. ((Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, possono essere concessi ai militari della Guardia di

finanza, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni,

avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45)).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 37. - FRASCA