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LEGGE 20 luglio 1951, n. 658

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, concernente la facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari della Guardia di finanza per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 8-9-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto  legislativo 9 marzo 1948, n. 444, e' ratificato con la
seguente modificazione:
    Articolo unico. - E' sostituito dal seguente:
    "Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  possono  essere  concessi  ai  militari  della  Guardia  di
finanza, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni,
avanzamenti  e  trasferimenti  per merito di guerra, per fatti d'arme
compiuti durante la guerra 1940-45".