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LEGGE 20 luglio 1951, n. 637

Provvedimento a favore degli avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici.

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Testo in vigore dal:  31-8-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma, dell'art. 3 ed al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1947, n. 1488, si applicano, limitatamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche al personale non di ruolo, licenziato per motivi politici, nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, che all'atto del licenziamento avesse prestato un periodo di servizio che sarebbe stato sufficiente per ottenere l'immissione nei posti di ruolo in base alle norme di legge emanate posteriormente al licenziamento stesso.
Tuttavia la corresponsione dello stipendio o della pensione e delle altre competenze ed indennità accessorie al predetto personale decorrerà dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo seguente.