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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1488

Norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1951)
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Testo in vigore dal:  23-1-1948

Art. 3


Ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, licenziati nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma primo, è concesso un indennizzo, in aggiunta a quanto abbiano eventualmente già percepito all'atto della cessazione del rapporto, pari a dieci mensilità della retribuzione iniziale in vigore alla data del presente decreto per la corrispondente categoria d'impiego non di ruolo qualora ne facciano domanda entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Peraltro, al personale previsto nel comma precedente che alla data del licenziamento si trovasse nelle condizioni richieste per essere sistemato in ruolo, in base all'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, qualora il Consiglio di amministrazione, tenuto conto del servizio prestato dall'interessato, riconosca che in mancanza del licenziamento avrebbe avuto luogo la predetta sistemazione, si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2; ma la ricostruzione della carriera è limitata ai gradi che l'interessato avrebbe potuto conseguire mediante promozioni per anzianità congiunta al merito.
Qualora però esso abbia presentato domanda, di riammissione in servizio anteriormente al 1 giugno 1947, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma del successivo art. 9;