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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1488

Norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1951)
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Testo in vigore dal:  23-1-1948

Art. 9


Coloro i quali ottennero la idoneità nei concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni statali, ma non furono nominati in ruolo per la preferenza data ai candidati aventi la qualifica di antemarcia, possono ottenere la nomina in prova, a loro domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in soprannumero, da riassorbire con le successive vacanze.
Compiuto con esito favorevole il periodo di esperimento, gli impiegati nominati in base al precedente comma sono nominati al posto stabile di ruolo con decorrenza ai soli effetti giuridici dalla stessa data nella quale sono stati nominati i vincitori dei concorsi predetti, e possono essere scrutinati per le promozioni che avrebbero potuto conseguire per anzianità congiunta al merito se avessero ottenuto originariamente la nomina.
Le disposizioni dei precedenti comma, per quanto riguarda la nomina in ruolo e la promozione in esso, si applicano anche in favore del personale non di ruolo che sia stato licenziato per comportamento contrario al regime fascista ed in applicazione di disposizioni razziali, qualora alla data del licenziamento si trovasse nelle condizioni richieste dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza per essere sistemato in ruolo.