stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 giugno 1951, n. 592

Nuove disposizioni circa la nomina a direttore straordinario (gruppo A, grado 7°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  18-8-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I professori universitari ordinari, nominati a seguito di pubblico concorso direttori straordinari nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, sono esonerati dal compiere il servizio di straordinariato di cui all'art. 46 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e conservano il grado gerarchico e la relativa anzianità acquisiti nel ruolo di provenienza.
La disposizione del precedente comma si applica anche agli attuali direttori straordinari degli Istituti di sperimentazione predetti provenienti dal ruolo dei professori universitari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 19 giugno 1951

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI